CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO di KETER Italia S.p.A.
Rev. 2 – gennaio 2023
1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto (nel seguito “Condizioni Generali” o “Condizioni Generali di Acquisto”) regolano le modalità per la conclusione e l'esecuzione dei contratti di acquisto (nel seguito singolarmente “Contratto”) tra KETER Italia S.p.A. (nel seguito chiamata “Società”) ed il fornitore (nel seguito chiamato “Fornitore”) - nel seguito congiuntamente denominate le “Parti” – e formalizzati mediante l'emissione di Ordini di Acquisto (nel seguito denominati “Ordine/i”) dei quali costituiranno parte integrante.
1.2. Le presenti Condizioni Generali si applicano all’acquisto di Prodotti e/o alla prestazione di Servizi da parte e/o a favore della Società (di seguito, rispettivamente, “i Prodotti” e/o “i Servizi”).
1.3. Qualora le Parti abbiano sottoscritto uno specifico accordo e/o contratto per l’acquisto di Prodotti e/o la prestazione di Servizi, le presenti Condizioni Generali trovano applicazione solamente per gli aspetti non disciplinati dallo specifico accordo e/o contratto.
1.4. Le presenti Condizioni Generali prevalgono su eventuali altri contratti e/o condizioni generali e/o particolari di vendita proposti dal Fornitore e non accettati espressamente e per iscritto dalla Società. L’accettazione delle presenti Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari di Acquisto riportate nell’Ordine (nel seguito “Condizioni Particolari” o “Condizioni Particolari di Acquisto”), costituisce condizione necessaria alla conclusione del Contratto.
1.5. L’accettazione dell’Ordine o la sua esecuzione da parte del Fornitore costituiscono accettazione a tutti gli effetti delle presenti Condizioni Generali di Acquisto nonché delle Condizioni Particolari di Acquisto.
1.6. Fatto salvo quanto sopra previsto e quanto disposto al paragrafo 2.2, il Contratto si intenderà concluso quando la Società riceverà, da parte del Fornitore, la conferma o accettazione dell’Ordine anche tramite esecuzione dello stesso. Nel caso di conflitto o incompatibilità tra le presenti Condizioni Generali e le Condizioni Particolari riportate nell’Ordine e nei relativi allegati, le Condizioni Particolari prevarranno sulle prime.
1.7. Le presenti Condizioni trovano applicazione anche nel caso in cui non vengano espressamente richiamate nell’Ordine e/o sottoscritte nella conferma d’Ordine. Esse sono all’uopo pubblicate nel sito www.keter.com.
1.8. Le presenti Condizioni Generali avranno efficacia sino a quando non saranno espressamente revocate dalla Società ovvero sostituite da nuove condizioni.
2.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto contengono le condizioni contrattuali relative alla fornitura di Prodotti e/o alla prestazione di Servizi da parte del Fornitore a favore della Società e costituiscono parte integrante dell’Ordine.
2.2. L’Ordine sarà emesso in formato elettronico e si intenderà accettato dal Fornitore mediante l’invio alla Società tramite e-mail della relativa conferma d’Ordine oppure mediante accettazione, anche per fatti concludenti con il semplice inizio dell’esecuzione dell’Ordine, che sarà disciplinato dalle presenti Condizioni Generali. Nel caso la Società non riceva informazioni contrarie entro 48 (quarantotto) ore dall’invio dell’Ordine, questo si ritiene accettato a tutti gli effetti dal Fornitore e confermato.
2.3. L'Ordine definisce in particolare:
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i Prodotti e/o i Servizi da fornire ed i relativi documenti di riferimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: disegni, capitolati di fornitura, specifiche tecniche, cataloghi, prescrizioni di controllo, verifica e/o collaudo) riportanti le caratteristiche tecniche dei Prodotti e/o Servizi, i requisiti di etichettatura e degli imballi, le modalità di controllo e collaudo in fabbrica e le verifiche di accettazione dei Prodotti (nel seguito complessivamente “Specifiche”);
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i prezzi concordati tra la Società ed il Fornitore;
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le date di consegna; − i Servizi e/o le quantità dei Prodotti da fornire per ciascuna tipologia aventi la medesima data di consegna (nel seguito “Lotto”);
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le destinazioni presso le quali i Prodotti dovranno essere consegnati e/o i Servizi prestati;
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i termini e le modalità di pagamento; − la documentazione attestante la rispondenza dei Prodotti e/o dei Servizi ai requisiti richiesti.
2.4 La Società potrà emettere Ordini cosiddetti “Aperti”. Per Ordine Aperto si intende quello in cui viene fissato il tipo di Prodotto e il prezzo unitario dello stesso, e vengono indicate le quantità di prodotto totali che saranno acquistate dalla Società nel periodo di tempo espressamente concordato tra il Fornitore e la Società. Per tali Ordini le forniture avverranno a più riprese prima della scadenza del periodo di tempo concordato nell’Ordine Aperto e fino al raggiungimento a scalare della quantità totale convenuta. La consegna periodica dei quantitativi richiesti sino a concorrenza del totale, avrà luogo secondo le scadenze indicate nelle comunicazioni periodiche inviate dalla Società al Fornitore tramite e-mail.
2.5 Per alcuni Ordini “Aperti” le date di consegna delle forniture verranno gestite “A Sollecito” tramite specifiche comunicazioni scambiate via e-mail tra la Società e il Fornitore, il quale, si impegna tassativamente a rispettare i tempi di consegna di volta in volta indicati, salvo diverso accordo tra le Parti. Per le consegne di tali forniture trova applicazione quanto previsto al punto 8.2 delle presenti Condizioni Generali.
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3.1. Con l'accettazione o conferma dell'Ordine, il Fornitore si impegna a: − fornire i Prodotti e/o prestare i Servizi ordinati in conformità alle norme vigenti, alle Specifiche di Contratto ed ai requisiti specificati nei documenti richiamati nell’Ordine medesimo ed alle Condizioni Generali, esenti da qualsiasi difetto o vizio di qualsivoglia natura, realizzati ed eseguiti a regola dell’arte, perfettamente funzionanti e idonei all’uso a cui sono destinati;
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rispettare le Specifiche ricevute e, nel caso in cui non sia in grado di farlo per qualsiasi motivo, darne immediata comunicazione alla Società, fermo restando quanto previsto dall’art. 14 delle presenti Condizioni Generali;
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fornire i Prodotti e/o i Servizi nella quantità richiesta e nei tempi e luoghi definiti nell’ Ordine. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12, qualora il Fornitore non sia in grado di rispettare la data di consegna prevista, dovrà dare pronta comunicazione di tale ritardo alla Società in forma scritta, e comunque con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di consegna prevista, salvo che ciò non sia possibile per comprovati motivi che dovranno essere comunicati alla Società. In mancanza il Fornitore sarà ritenuto responsabile di eventuali costi che dovesse sopportare la Società;
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rilasciare tutta la documentazione richiesta nell’Ordine attestante la rispondenza dei Prodotti e/o dei Servizi ai requisiti specificati nell'Ordine stesso, debitamente sottoscritta da personale autorizzato del Fornitore. In particolare, il Fornitore, ove espressamente richiesto dalla Società e in tutti i casi in cui è previsto dalla Legge, deve rilasciare per ciascun Lotto ed in accompagnamento ai Prodotti, una "dichiarazione di conformità" e, ove applicabile e/o richiesto in Ordine, il “rapporto di prova”, entrambi redatti come prescritto dalle normative applicabili. Tali documenti, debitamente compilati e sottoscritti come sopra descritto, devono attestare che i Prodotti forniti sono pienamente conformi alle Specifiche riportate nell’Ordine e suoi allegati, nonché alle prescrizioni legali e tecniche vigenti;
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imballare i Prodotti secondo le Specifiche di imballo ricevute e comunque in modo idoneo ad evitare danneggiamenti agli stessi e, salvo diversamente specificato nell’Ordine, ad assumersi le spese di imballaggio nonché gli eventuali oneri derivanti da imballaggio imperfetto e/o inadeguato;
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evidenziare sull'imballaggio le informazioni richieste nelle Specifiche;
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effettuare tutte le prestazioni di servizi necessari, utili e/o richiesti per l'esecuzione della fornitura a regola d’arte;
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garantire l’accesso, la verifica delle proprie strutture e del proprio sistema di assicurazione della qualità al personale della Società o del Cliente o Committente della stessa.
3.2. Il Fornitore si impegna altresì a cooperare fattivamente oltre che con la Società anche con terzi indicati dalla stessa con particolare riferimento ai suoi Committenti ai quali i Prodotti sono destinati (nel seguito “Committenti” o “Committente” singolarmente), fornendo i documenti e/o tutte le informazioni relative ai Prodotti e/o ai Servizi che possano risultare necessarie o utili alla miglior esecuzione e durabilità del progetto cui i medesimi si riferiscono.
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4.1. Durante il periodo di validità del Contratto, la Società si riserva il diritto di apportare modifiche riguardanti i Prodotti e/o i Servizi in corso di esecuzione che essa e/o il Committente ritenessero necessarie. In tal caso il Fornitore si assume l'impegno di attuare le modifiche tecniche e/o funzionali sulle prestazioni non ancora eseguite, fatto salvo il proprio diritto al pagamento degli eventuali maggiori oneri direttamente conseguenti a tali modifiche, oggettivamente sostenuti e debitamente documentati.
5.1. Fatta salva diversa pattuizione scritta fra le Parti, il Fornitore ha l'obbligo di provvedere ai collaudi prescritti dalla legge e/o stabiliti nell’Ordine e di compilare tutta la documentazione atta a dare evidenza oggettiva delle prove effettuate e dei risultati ottenuti.
5.2. Fatta salva diversa pattuizione scritta fra le Parti, il Fornitore si obbliga ad archiviare e a rendere disponibile alla Società in ogni momento tale documentazione di collaudo per un periodo di almeno 5 (cinque) anni oltre la scadenza del periodo di garanzia di cui all’articolo 14.
5.3. La Società si riserva il diritto di eseguire controlli e verifiche presso la fabbrica del Fornitore, con il proprio personale o del Committente, previa comunicazione al Fornitore.
5.4. L'eventuale effettuazione di controlli e/o verifiche durante la lavorazione e/o la partecipazione alla esecuzione del collaudo in fabbrica non comportano l'accettazione dei Prodotti e/o dei Servizi da parte della Società.
6.1. L'accettazione da parte della Società dei Prodotti forniti è condizionata alla avvenuta consegna del Lotto ed all'esito positivo di tutte le seguenti fasi:
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verifiche in fase di ricezione;
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eventuali prove di laboratorio e/o collaudo.
Al verificarsi di dette condizioni, l’accettazione dei Prodotti si intenderà effettuata ai termini di Contratto e, salvo diversa pattuizione scritta, da tale data di accettazione si intende la decorrenza dei termini di pagamento.
6.2. Verifica della fornitura in ricezione
In fase di ricezione il personale della Società provvederà ad effettuare controlli preliminari del Prodotto e/o Servizio ed in particolare:
a) controlli preliminari di tipo documentale per accertare la completezza e la congruenza del documento di trasporto e della documentazione attestante la conformità del Prodotto alle Specifiche riportate nell’Ordine. Il Fornitore si impegna, su richiesta della Società, a fornire tali documenti di trasporto in formato digitale e/o attraverso modelli predefiniti e concordati;
b) controlli preliminari di tipo visivo per quanto riguarda:
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conformità dei materiali ai requisiti prestabiliti;
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integrità dell'imballo del Prodotto; − corrispondenza delle etichettature sulle confezioni e sugli imballi rispetto alle Specifiche;
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corrispondenza delle quantità e della tipologia del Prodotto fornito rispetto all’ Ordine.
6.3. Il Fornitore garantisce che la quantità di Prodotti consegnata corrisponda al quantitativo definito nel Lotto di fornitura indicato nell'Ordine. Saranno considerati probanti e definitivi i dati quantitativi riscontrati al controllo da parte della Società per i Prodotti consegnati. Qualora i quantitativi di Prodotto consegnati non risultassero conformi al quantitativo pattuito, la Società potrà, a sua scelta, fatto salvo ogni ulteriore rimedio contrattuale e di legge:
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accettare i quantitativi effettivamente consegnati ed apportare, in egual misura, variazioni a compensazione sui quantitativi di eventuali Lotti successivi;
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chiedere che il Fornitore provveda a proprie spese al ritiro dei quantitativi di Prodotto eccedenti quanto ordinato, addebitando al medesimo le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda immediatamente, con la facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore;
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richiedere al Fornitore di provvedere immediatamente ad inviare i quantitativi di Prodotti risultanti mancanti, addebitando in ogni caso tutti gli oneri, spese e danni conseguenti all'inadempienza del Fornitore, incluse eventuali penali e/o risarcimento danni che dovesse essere tenuta a pagare nei confronti dei propri Committenti;
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rifiutare la ricezione del Lotto incompleto e chiedere la risoluzione del Contratto a carico del Fornitore, il quale ritirerà a sue spese e rischio i Prodotti, fatto salvo il diritto della Società di addebitare al Fornitore tutti gli oneri, spese e danni conseguenti all’inadempienza del Fornitore, incluse eventuali penali e/o risarcimento danni che dovesse essere tenuta a pagare nei confronti dei propri Committenti.
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6.4. Prove di Laboratorio Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 5, la Società si riserva di richiedere nell’Ordine di sottoporre, prima dell'accettazione, i Prodotti oggetto della fornitura a prove di laboratorio, in casa del Fornitore o presso i laboratori della Società o presso laboratori terzi, allo scopo di verificarne la rispondenza ai requisiti specificati nell'Ordine medesimo. Tali prove di laboratorio saranno riportate nei documenti di ciascun Prodotto ed allegati al Contratto. Saranno effettuate su campioni (di adeguata numerosità concordata fra le Parti e/o prescritta dalle normative applicabili) prelevati dai Lotti oppure su prototipi. Fatta salva diversa pattuizione scritta, il Fornitore sarà in tal caso tenuto a propria cura e spese a mettere a disposizione della Società, oltre alla quantità di Prodotto ordinata, anche i campioni da sottoporre a prove di laboratorio in numero pari a quanto definito nell'Ordine. I costi sostenuti per l'esecuzione delle stesse, a cura di laboratori terzi accreditati o del laboratorio Interno della Società o del Fornitore, saranno a carico del Fornitore.
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7.1. La Società valuta la prestazione dei Fornitori di Prodotti sulla base del rispetto delle tempistiche di consegna e del rispetto degli slot assegnati di carico/scarico.
7.2. La Società valuta la prestazione dei Fornitori di materie prime e semilavorati attribuendo un indice composto da 4 indicatori aventi ad oggetto rispettivamente: il Livello Qualifica Fornitori, calcolato mediante il rapporto tra il numero delle non conformità e il numero di documenti di trasporto elaborati durante un periodo di tempo predefinito; il rapporto tra il costo delle non conformità derivate dal Fornitore e il fatturato generato con la Società; le certificazioni di sistema ottenute da ogni Fornitore; la valutazione interna dei primi tre indicatori tenendo conto di altri criteri fondamentali quali l’affidabilità del Fornitore, la precisione nelle consegne, la velocità nell’interazione con la Società.
7.3. Dalla somma di questi quattro indicatori vengono identificate 3 classi di Fornitori: A, B e C.
7.4. La Società si riserva la facoltà di eseguire audit presso tutti i Fornitori di classe C per analizzare con gli stessi le varie problematiche al fine di migliorare la valutazione complessiva del Fornitore.
7.5. Il sistema di valutazione del Fornitore di materie prime e semilavorati sopra descritto è formalizzato in una procedura, resa disponibile al Fornitore per la consultazione.
8.1. Termine e modalità Il termine di consegna indicato nell’Ordine è tassativo ed essenziale nell’interesse di Keter. In deroga all’art. 1457 del Codice civile, il Contratto non si intenderà risolto fino a che la Società non invierà comunicazione scritta con la quale dichiara di volerlo risolvere e, pertanto, fino a quel momento, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione all’Ordine. Non sono autorizzate eventuali variazioni nei termini di consegna convenuti, salvo siano state preventivamente concordate per iscritto con la Società. La consegna dei Prodotti dovrà avvenire franco destinazione indicata nell'Ordine, salvo diversamente specificato ed ai termini di cui al precedente Art. 6.2.
8.2. Consegne per Ordini “A Sollecito” Nel caso di consegne di Prodotti e/o Servizi per ordini “A Sollecito”, il Fornitore è consapevole che una variazione di 1 (uno) giorno in anticipo, rispetto alla data di consegna indicata dalla Società, rientra nelle variazioni fisiologiche della pianificazione. Il Fornitore accetta e si impegna, pertanto, a tenere conto di tali variazioni nella programmazione delle proprie attività e di conseguenza nelle consegne richieste dalla Società.
8.3. Trasporto ed Assicurazione Salvo diversamente specificato nell’Ordine, tutti i rischi e costi relativi al trasporto dei Prodotti sono a carico del Fornitore sino al momento della consegna degli stessi nei luoghi indicati dalla Società.
9.1. La proprietà dei Prodotti forniti ed i rischi relativi alla stessa si intendono trasferiti solo al momento della accettazione dei medesimi ai sensi del precedente Art. 6.
10.1. Qualora la Società non fosse in grado, per motivi ad essa non imputabili o comunque dipendenti dal suo Committente, di ricevere in tutto o in parte i Prodotti e/o i Servizi oggetto dell'Ordine, essa potrà posticipare la consegna dei Prodotti e/o la prestazione dei Servizi per un periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni, senza che ciò comporti alcun diritto del Fornitore a richiedere il riconoscimento di oneri o costi diversi o qualsivoglia altro compenso ad alcun titolo.
11.1. I prezzi indicati nell’ Ordine sono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. Eventuali variazioni dei prezzi nel corso della durata del Contratto dovranno essere preventivamente concordate per iscritto tra le Parti. Salvo diversamente specificato nell’Ordine, i prezzi sono da intendersi comprensivi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di:
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oneri di ogni natura e genere derivanti dall'esecuzione a regola d’arte della fornitura commissionata;
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costi di imballaggio;
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costi di trasporto ed assicurazione;
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costi per le verifiche, il collaudo e le prove di laboratorio, se previsto.
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12.1. In caso di ritardata prestazione dei Servizi e/o ritardata consegna, in tutto o in parte, dei Prodotti ordinati rispetto ai termini previsti in Contratto, la Società si riserva sin da ora di addebitare al Fornitore, a titolo di risarcimento del danno, tutti i costi sostenuti a causa del ritardo, incluse eventuali penali e/o risarcimento danni che la stessa dovesse essere tenuta a pagare nei confronti dei propri Committenti e/ o di terzi.
12.2. Nel caso in cui il ritardo sia superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, il Contratto potrà inoltre essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, mediante comunicazione scritta da parte della Società, fermo restando il diritto della Società di ottenere dal Fornitore il risarcimento dei danni, incluse eventuali penali e/o il risarcimento dei danni che la stessa dovesse essere tenuta a pagare nei confronti dei propri Committenti e/o di terzi.
13.1. Il Fornitore sarà responsabile dell’inosservanza di una qualsiasi delle presenti Condizioni Generali, o di qualsiasi Condizione Particolare riportata nell’Ordine, a meno che provi che l’inosservanza non sia a lui in alcun modo imputabile.
13.2. Ferme restando le altre ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali e/o in Ordine o in Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice civile la Società potrà risolvere, con semplice comunicazione scritta al Fornitore, l’Ordine/Contratto, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento dei danni:
a. nel caso in cui il Fornitore venga sottoposto a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, messa in liquidazione o comunque le sue condizioni patrimoniali siano divenute tali da non dare sufficiente affidamento sull’adempimento delle obbligazioni a suo carico;
b. in caso di cessione d’azienda o ramo d’azienda interessato alle prestazioni cui il Fornitore è obbligato ai sensi del Contratto;
c. in caso di mutamento della proprietà o del controllo societario del Fornitore;
d. in caso di ritardo oltre il termine indicato al precedente Art.12;
e. in caso di non conformità dei Prodotti, in numero superiore a 3 (tre) volte su base annua;
f. in caso di cessione o affidamento a terzi, in tutto o in parte, delle obbligazioni previste nel Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta della Società;
g. in caso di inadempimento del Fornitore ai propri obblighi contrattuali a cui lo stesso non abbia posto rimedio nel termine perentorio assegnato, fissato dalla Società nel termine più breve possibile in relazione alla natura dell’adempimento ed agli interessi sostanziali della Società stessa;
h. in caso di inadempimento agli obblighi in materia di proprietà intellettuale e riservatezza di cui ai successivi Artt. 18 e 19;
i. in caso di violazione del D. Lgs. 231/2001 di cui al successivo Art. 23.
14.1. Il Fornitore si obbliga a fornire i Prodotti in conformità alle Specifiche e normative richieste nell’Ordine e privi di vizi e/o difetti di qualsiasi natura per un periodo di 2 (due) anni dalla data dell’accettazione, salvo diverso periodo stabilito in Contratto. Il Fornitore garantisce inoltre che i Prodotti sono conformi alle leggi, ai requisiti di licenza e di registrazione vigenti in Italia e nel luogo della consegna (se diverso dall’Italia) e/o in altri territori indicati dalla Società nonché a tutte le direttive e regolamenti in vigore nell’Unione Europea.
14.2. Fermo restando quanto sopra, il Fornitore garantisce altresì in ogni caso il corretto funzionamento di ogni Prodotto per un periodo di 2 (due) anni dalla data di accettazione del corrispondente Lotto salvo diverso periodo previsto in Ordine.
14.3. In caso di mancato rispetto anche solo di una delle obbligazioni sopra assunte, il Fornitore avrà l’obbligo di provvedere tempestivamente a propria cura e spese, a semplice richiesta della Società, all’immediata riparazione e/o sostituzione dei Prodotti affetti da vizi e/o difetti o non perfettamente funzionanti salvo, in ogni caso, per la Società il diritto di richiedere, alternativamente, la risoluzione del Contratto o la riduzione del prezzo, salva la risarcibilità di tutti i danni subiti, incluse eventuali penali e/o risarcimento danni che la stessa dovesse essere tenuta a pagare nei confronti dei propri Committenti. Per quanto rifatto, sostituito o riparato, tali garanzie si intendono rinnovate per lo stesso periodo dall’accettazione degli interventi di rifacimento, sostituzione o riparazione. Resta inteso che qualora i Prodotti forniti debbano essere assemblati da parte della Società su prodotti più complessi, il Fornitore sarà tenuto a provvedere, entro i termini fissati dalla Società, alla riparazione o sostituzione presso la Società dei Prodotti viziati, difettosi o non perfettamente funzionanti ed al rimborso di costi e spese sostenuti dalla Società per la rilavorazione dei medesimi.
14.4. Qualora il Fornitore non adempia entro il termine indicato dalla Società, quest'ultima potrà provvedere direttamente alla eliminazione dei vizi, difformità e/o malfunzionamenti a spese del Fornitore oppure dichiarare risolto il Contratto a danni del Fornitore medesimo, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento di tutti i danni subiti, incluse eventuali penali e/o risarcimento danni che la stessa dovesse essere tenuta a pagare nei confronti dei propri Committenti.
14.5. Ove ritenuto necessario ad insindacabile giudizio della Società in relazione alla tipologia e natura dei vizi, difetti e/o malfunzionamenti riscontrati su uno o più Prodotti di un medesimo Lotto, il Fornitore dovrà altresì, a seguito di richiesta scritta della Società ed entro i termini fissati da quest’ultima, provvedere alla sostituzione di tutti i Prodotti del Lotto stesso a propria cura e spese. La Società potrà, alternativamente, richiedere la risoluzione del Contratto in danno del Fornitore medesimo, oppure la riduzione del prezzo, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento del danno. La Società si riserva sin d’ora di addebitare al Fornitore, a titolo di risarcimento del danno, tutti i costi sostenuti per la gestione della non conformità, incluse eventuali penali e/o risarcimento dei danni che dovesse essere tenuta a pagare nei confronti dei propri Committenti e/o a terzi.
14.6. Il Fornitore si obbliga a prestare i Servizi oggetto del Contratto a regola d’arte in conformità delle Specifiche e normative richieste nell’Ordine. Per la garanzia trovano applicazione gli artt. 1667 e 1668 del cc. (contratto di appalto) o l’art.2226 del c.c. (contratto d’opera), a seconda della qualificazione del contratto
15.1. Il Fornitore in conformità con quanto stabilito dagli artt. da 114 a 127 del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche, nonché con le normative relative alla responsabilità del produttore di volta in volta applicabili, sarà responsabile e terrà indenne la Società da ogni pretesa risarcitoria proveniente dai Committenti della stessa o da terzi in relazione a danni di qualsiasi genere a persone o cose, riconducibili a vizi o difetti o non conformità dei Prodotti forniti, oltre che da costi e spese, incluse le spese legali e i costi per richiamo, volontario o obbligatorio, dei Prodotti.
16.1. Il Fornitore sarà responsabile e terrà indenne la Società, nonché i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori, per qualunque infrazione ad esso imputabile alle norme vigenti ed in particolare a quelle in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, tutela ambientale, fisco e tributi che venisse accertata durante o in relazione alla esecuzione della fornitura commissionata.
16.2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società, nonché i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi pretesa violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale che terzi avessero ad avanzare contro la Società o suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori, o contro i Committenti o loro aventi causa, per l’utilizzo dei Prodotti e/o dei Servizi, provvedendo a sostenere e rimborsare ogni eventuale costo o spesa, anche legale ed ogni ulteriore danno conseguente.
17.1. È fatto divieto al Fornitore di cedere in tutto o in parte il Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta della Società.
17.2. Il Fornitore non può avvalersi di sub-fornitori senza previa autorizzazione scritta della Società, alla quale dovrà comunicare per iscritto quantità e tipologia dei Prodotti o delle lavorazioni che intende affidare a sub-fornitori.
17.3. Il Fornitore rimarrà responsabile nei confronti della Società dell’operato dei sub-fornitori, anche se autorizzati, rispondendo per qualunque inadempimento o danno dovuti ad atti od omissioni comunque imputabili ai sub-fornitori medesimi.
17.4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società, nonché i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi pretesa che detti sub-fornitori avessero ad avanzare contro la Società e/o i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori o i Committenti o loro aventi causa, provvedendo a sostenere e rimborsare ogni eventuale costo o spesa, anche legale ed ogni ulteriore danno conseguente.
18.1. Il Fornitore riconosce che i capitolati, i disegni, le tabelle e qualsiasi altra specifica tecnica, nonché gli stampi, le attrezzature, gli strumenti, le apparecchiature, i campioni e qualsiasi altro materiale che la Società avesse a consegnare per la fornitura oggetto di Contratto, sono e rimangono di proprietà esclusiva della Società e costituiscono oggetto di esclusiva proprietà intellettuale ed industriale di quest'ultima.
18.2. Il Fornitore si impegna pertanto a non farne uso alcuno se non in relazione all'Ordine. In particolare, ed a titolo esemplificativo e non limitativo, si impegna a:
a. non copiarli e riprodurli tranne nel caso in cui sia necessario per l'esecuzione del Contratto;
b. non utilizzarli per produzioni estranee a quelle specificate nel Contratto o per conto terzi;
c. non trasmetterli, divulgarli a terzi, o permettere che terzi ne prendano conoscenza, salvo che ciò sia necessario per l'esecuzione del Contratto. In tal caso però dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione scritta della Società ed il Fornitore garantirà verso la Società medesima il rispetto delle presenti obbligazioni anche da parte del terzo.
18.3. Il Fornitore si impegna a conservare il materiale sopra indicato (così come le copie e riproduzioni dello stesso eventualmente eseguite in relazione al Contratto) in buono stato, assumendosi ogni responsabilità connessa con la sua detenzione, anche per il caso di perdita o furto, ed a riconsegnarlo alla Società in buone condizioni una volta terminato l'uso. La violazione degli obblighi a carico del Fornitore ai sensi del presente articolo darà facoltà alla Società di risolvere il Contratto e gli Ordini in corso in danno del Fornitore ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
19.1. Il Fornitore, fermo restando quanto sopra previsto, si impegna a non divulgare a terzi, senza preventiva autorizzazione scritta della Società, le informazioni, dati, progetti, documenti tecnici ed assimilabili (nel seguito “Informazioni”) forniti da quest'ultima e ad utilizzare le Informazioni esclusivamente per l’esecuzione del Contratto.
19.2. Il Fornitore si impegna inoltre a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note o elaborazione di qualsivoglia atto o documento contenente le Informazioni.
19.3. Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce che le Informazioni verranno comunicate esclusivamente a personale che necessiti delle stesse per l’esecuzione del Contratto e garantisce espressamente che detti soggetti si atterranno alla più stretta e scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, assumendosi ogni responsabilità di ogni eventuale violazione.
19.4. Anche successivamente alla conclusione delle attività o alla cessazione del Contratto, il Fornitore non sarà autorizzato né esplicitamente né implicitamente ad utilizzare in qualsiasi modo le Informazioni, nonché qualunque prodotto, materiale, tecnologia realizzato per l’esecuzione dell’Ordine, fatta eccezione per i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore preesistenti alla data dell’Ordine.
19.5. Il Fornitore si obbliga a richiesta della Società e, in ogni caso, alla cessazione del Contratto, a restituire tutte le copie e documentazione contenente le Informazioni o a distruggere i medesimi dando conferma dell’avvenuta distruzione. 19.6. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno in vigore, salvo diversa pattuizione scritta, per i 5 anni successivi alla cessazione del Contratto.
20.1. La cessione dei crediti è consentita solo nella forma pro-solvendo ed esclusivamente previa specifica autorizzazione scritta della Società inserita preventivamente nell’Ordine.
20.2. Non viene accettato l'utilizzo contemporaneo di più cessionari.
20.3. Eventuali cessioni di crediti effettuate con cessionari diversi da quelli autorizzati nell’Ordine saranno considerate inefficaci e nulle a tutti gli effetti anche in presenza di notifica. Le conseguenze del mancato rispetto di tale divieto saranno a completo carico del Fornitore cedente e potranno essere causa di risoluzione dell’Ordine. Operazioni presso Istituti di Credito tese ad ottenere una anticipazione finanziaria del credito commerciale saranno riconosciute solo se comunicate tempestivamente alla Società ad esclusiva cura del Fornitore in qualità di legittimo titolare del credito. Non saranno in alcun modo prese in considerazione comunicazioni in tal senso inviate da parte degli Istituti di Credito presso i quali è avvenuta l’operazione. Nell’ambito di dette anticipazioni, anche se non esplicitamente richiesto, è fatto obbligo al Fornitore di presentare copia del Contratto all’Istituto di Credito presso il quale intende richiedere finanziamenti affinché lo stesso prenda atto dei divieti e delle norme indicate
21.1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 136/2010 ai sensi della quale il Fornitore dovrà fornire di volta in volta le proprie coordinate bancarie di riferimento destinate alla tracciabilità dei flussi finanziari, in tutti gli altri casi il Fornitore si impegna a comunicare alla Società, tramite apposita modulistica predisposta e messa a disposizione dalla Società, compilata e sottoscritta dal Fornitore, un unico appoggio bancario o domiciliazione di pagamento, da qualificarsi espressamente come tale nella comunicazione che dovrà pervenire almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del pagamento ed indicare chiaramente il codice IBAN su cui effettuare il pagamento.
22.1. La Società potrà, con comunicazione scritta, recedere dal Contratto nel caso in cui lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere ad alcun titolo per la mancata esecuzione dell'Ordine medesimo.
22.2. La Società potrà altresì recedere dall'Ordine, con preavviso scritto di 20 (venti) giorni, nel caso in cui lo stesso sia in corso di esecuzione, corrispondendo al Fornitore la quota parte dei Prodotti e/o Servizi a tale data correttamente forniti e/o eseguiti nonché le spese debitamente documentate sostenute in buona fede dal Fornitore alla data del recesso; si esclude espressamente qualsiasi ulteriore compenso, rimborso, risarcimento o compensazione a qualsiasi titolo, anche a titolo di mancato guadagno, per l'incompleta esecuzione dell'Ordine.
23.1. La Società nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi e regole contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito www.keter.com e il Fornitore si impegna ad operare nei propri rapporti derivanti con la Società ai sensi delle presenti Condizioni Generali in linea con detti principi e regole.
23.2. All’accettazione delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore si impegna a non commettere alcuno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 del quale dichiara di conoscere i contenuti.
23.3. Il Fornitore prende inoltre atto che la Società ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01. A tale scopo, la Società ha affidato ad un suo Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sulla capacità del suddetto Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01.
23.4. Il Fornitore si impegna a fornire all’Organismo di Vigilanza della Società eventuali segnalazioni, anche di natura ufficiosa, relative alla potenziale commissione di reati previsti dal Decreto in oggetto.
23.5. La commissione di uno o più dei reati indicati nel D. Lgs. 231/01 da parte del Fornitore comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali e legittimerà la Società a dichiarare risolti tutti gli Ordini in corso ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.1456 Codice civile, fermo restando il risarcimento di ogni danno conseguente.
24.1. Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare, all'interno del proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, i seguenti principi e le leggi vigenti che disciplinano i seguenti aspetti:
− non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro minorile;
− non favorire né sostenere il “lavoro forzato e obbligato” mediante coercizioni o minacce anche psicologiche;
− garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, prevenendo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
− rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire alle Organizzazioni Sindacali e alla contrattazione collettiva; − non effettuare alcun tipo di discriminazione per razza, sesso, religione, etc.;
− non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
− rispettare l’orario di lavoro ordinario e straordinario previsto dalle leggi e dagli accordi nazionali e locali;
− retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale.
24.2. Inoltre, il Fornitore si impegna ad accettare ed operare secondo i principi riportati nel Codice etico della Società, disponibile sul sito www.keter.com.
24.3. Il mancato rispetto di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel presente Art. 24 da parte del Fornitore comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali e legittimerà la Società a dichiarare risolti tutti gli Ordini in corso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Codice civile, fermo restando il risarcimento di ogni maggior danno conseguente.
24.4. Il Fornitore si impegna a conoscere e ad applicare i principi fondamentali della Politica Qualità, Ambiente e Sicurezza adottati dalla Società, riportati nel relativo documento disponibile e consultabile al sito www.keter.com
25.1 Il Fornitore prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dalla Società per la conclusione e l’esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini del presente Contratto, la Società potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti (i) il Fornitore, ove si tratti di impresa individuale o libero professionista, e/o comunque (ii) i rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori del Fornitore.
25.2 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali dallo stesso comunicati per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dalla Società, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Il Fornitore prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.
25.3 E’ onere del Fornitore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla Società ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati
26.1 Ai sensi dell’Art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti i contratti d’appalto emessi da Enti Pubblici dopo il 7 agosto 2010 è fatto obbligo ad appaltatori, subappaltatori e subcontraenti di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture pubblici. In questi casi, quindi, la Società si impegna a fornire negli Ordini al Fornitore i codici CIG o CUP (rispettivamente codice identificativo di gara e codice unico di progetto) di riferimento ed il Fornitore, con l’accettazione degli Ordini affidatigli, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato Art. 3 della L. 136/2010, secondo le modalità che saranno riportate nelle Condizioni Particolari degli Ordini stessi.
27.1. Le presenti Condizioni Generali, i Contratti e gli Ordini sono regolati dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di conflitto.
27.2. Tutte le controversie derivanti da, connesse a o relative alle presenti Condizioni Generali, ai singoli Contratti e/o ai singoli Ordini, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Treviso (Italia), ferma restando la facoltà della Società di proporre azione nei confronti del Fornitore presso il Foro del convenuto.
28.1. La nullità od inapplicabilità di una o più delle sopraindicate Condizioni non inficerà la validità e l'applicabilità delle altre.
29.1. Qualsiasi integrazione, modifica, aggiunta o deroga alle presenti Condizioni Generali, agli Ordini, ai Contratti e ai documenti negli stessi citati, deve risultare da comunicazione scritta e preventivamente accettata da entrambe le Parti, in caso contrario queste Condizioni Generali di Acquisto rimarranno in vigore nella loro versione originale.
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 II comma e Art. 1342 del Codice civile si approvano specificatamente nella loro interezza i seguenti articoli:
Art. 1 VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
Art. 3 OBBLIGHI DEL FORNITORE
Art. 4 AGGIORNAMENTO DEI PRODOTTI E/O SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE
Art. 6 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI
Art. 8 CONSEGNA
Art. 10 SOSPENSIONE
Art. 12 RITARDO NELL’ ADEMPIMENTO
Art. 13 RISOLUZIONE
Art. 14 GARANZIA
Art. 15 RECLAMI DI COMMITTENTI E DI TERZI
Art. 16 RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
Art. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUB-FORNITORI
Art. 18 PROPRIETA’ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE
Art. 19 RISERVATEZZA
Art. 20 CESSIONE DEL CREDITO E ANTICIPAZIONE BANCARIA
Art. 22 RECESSO
Art. 23 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
Art. 24 ADESIONE AI REQUISITI ETICI E POLITICA QUALITA’
Art. 27 LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE